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Come difendersi negli acquisti in Rete

by webmaster last modified 2008-12-16 16:43

Tutto quello che c’è da sapere prima di fare un acquisto e cosa fare in caso di ripensamento
Come difendersi negli acquisti online

Il ruolo di una commessa graziosa e spigliata sarà difficilmente sostituito dalla freddezza spersonalizzata di un carrello elettronico in un negozio virtuale. Negli acquisti online sfiducia soprattutto l’assenza di un interlocutore in carne e ossa a cui affidare l’interpretazione dei nostri capricci nell’acquisto di un articolo, un negoziante capace di consegnare la merce immediatamente dopo l’acquisto e di cambiarla con mille scuse qualora presenti qualche difetto.
In pochi sanno però che il legislatore ha inteso garantire la posizione di sfavore del consumatore dalle compravendite online troppo smaliziate strutturando un’articolato sistema di difese grazie al quale gli acquirenti dal web possono ritenersi garantiti.
Nella normativa dell’e-commerce, ciò che riguarda i consumatori più da vicino è il decreto legislativo n. 185 del 1999 che ha disciplinato la cosiddetta "vendita a distanza", cioè quella in cui il contratto si conclude mediante una tecnica di comunicazione che non prevede la presenza fisica simultanea del fornitore e dell’acquirente consumatore. È il caso della vendita telefonica, per corrispondenza e anche tramite internet.
Anzitutto la legge impone un obbligo di informazione a carico del professionista che decida di proporre i propri prodotti online: ciò per supplire alla carenza di un referente fisico capace di rendere consapevole e trasparente l’acquisto. Il consumatore deve essere edotto dell’identità e dell’indirizzo del professionista stesso, delle caratteristiche essenziali, del prezzo del bene o del servizio oggetto della proposta, delle spese di consegna e delle modalità di pagamento. Infine, deve essere ricordata al consumatore l’esistenza del diritto di recesso dal contratto e devono essere chiarite le modalità e i tempi di restituzione del bene in caso di esercizio dello stesso.
Il diritto di recesso o di ripensamento non si applica però ai contratti di fornitura di generi alimentari e di uso domestico, né ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio e ai trasporti se la data di esecuzione è determinata, come avviene nella maggior parte dei casi. In queste ipotesi sarà cura del fornitore avvertire il consumatore dell’esclusione del recesso fin dall’informativa iniziale.
Se il professionista omette una delle informazioni sul recesso nella mail di conferma dell’ordine, il termine per l’esercizio del ripensamento passa da dieci giorni a tre mesi dalla conclusione del contratto oppure dal ricevimento dell’articolo, a seconda che si acquistino servizi o beni.
Il rispetto delle norme poste a tutela dell’acquirente online sono volte a creare una cultura di fiducia verso lo strumento elettronico quale metodo di negoziazione: anche per raggiungere questo scopo, è prevista l’irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore e sono inflitte sanzioni amministrative di natura pecuniaria per le violazioni delle regole più importanti.
Da ultimo, è prevista la legittimazione delle associazioni di consumatori ad agire in tutela degli interessi collettivi afferenti ai consumatori stessi. A queste associazioni ci si può rivolgere per ottenere maggiori informazioni. Questi sono gli indirizzi elettronici delle principali:
l’ACU: www.acu.it;
l’ADUC: www.aduc.it,
l’ADICONSUM: www.adiconsum.it;
Il CODACONS: www.codacons.it.

Se infine volete leggere direttamente alla fonte le informazioni, potete trovare il decreto legislativo 185/1999 all’indirizzo:

www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/99185dl.htm.

Il pagamento con carta di credito
Tra le disposizioni a tutela del consumatore, va annoverato anche l’obbligo a carico dell’istituto di emissione della carta di credito di riaccreditare le somme eccedenti rispetto alla somma pattuita, allorché il consumatore dimostri di aver convenuto un prezzo inferiore. A tal fine conviene sempre stampare la pagina web dove si precisano tutte le condizioni di pagamento.

Quando un contratto online può dirsi concluso?
Secondo le regole generali dettate dal codice civile, un contratto si conclude quando l’offerente, nel nostro caso il professionista, viene a sapere che il destinatario della proposta ha aderito. Ciò vale anche per i contratti online, ma il professionista deve confermare al consumatore di aver ricevuto la sua accettazione inviando una conferma scritta, anche tramite la posta elettronica.

Come si esercita il diritto di recesso
Se la merce che vi è stata consegnata non vi soddisfa, oppure avete cambiato idea, potete inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato dal fornitore entro dieci giorni dal ricevimento e nessuno potrà chiedervi più niente: le uniche spese che dovrete sostenere sono quelle di restituzione del bene. Potete trovare un modello di lettera, da adattare inserendo il riferimento al decreto legislativo 185/1999, all’indirizzo: www.aduc.it/nuovo/pagframe/SOSmodulistica.htm.

Lo spamming
Vi sarà capitato di leggere messaggi indesiderati di pubblicità nella vostra casella di posta elettronica. Si chiama ‘spamming’, da una telefilm inglese di Monty Pyton in cui le invasive scatolette di una misteriosa marca, la ‘spam’, popolavano ogni scaffale. La legge impone il consenso dell’interessato per questo tipo di tecniche di comunicazione.


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